OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Regulation

Art 1.

Obblighi e diritti dei Consorziati

I Soci sono tenuti a far pervenire al Consorzio, entro 30 gennaio la copia denuncia produzione uve e rivendicazione e copia delle unità vitate validate su fascicolo aziendale in Sistema Piemonte che supporta la denuncia produzione uve .

 Controlli

I Soci debbono assoggettarsi a tutti i sopralluoghi, verifiche e richieste deliberate dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito delle attività previste dal D.Lgs 61/2010.

I controlli da parte del Consorzio sull’adempimento da parte del Socio delle disposizioni di legge e di quelle dello Statuto e dei Regolamenti consorziali si estendono a tutte le fasi del ciclo di commercializzazione, e per svolgere ciò si potrà avvalere della figura di agenti vigilatori.

I Soci dovranno consentire la visita delle loro cantine o stabilimenti, fondi agricoli ed ogni altro luogo comunque connesso alla produzione, trasformazione, conservazione e vendita dei vini CONSORZIO COLLINE DEL MONFERRATO CASALESE fornendo altresì tutte le notizie e documentazioni che saranno richieste per tali operazioni.

Art 2.

Sanzioni

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell’immagine e del prestigio della denominazione di origine tutelata.

Nei confronti dell’associato che non rispetti lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione, può applicare quanto previsto nell’ Art.6 dello Statuto.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine 30 giorni a far pervenire, qualora lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

Le sanzioni per le infrazioni al disciplinare di produzione, al presente Statuto, ed ai suoi regolamenti, sono:

  1. diffida,
  2. sospensione dai diritti Sociali per un periodo da tre mesi ad un anno,
  3. sospensione dall’uso dei marchi per un periodo da tre mesi a tre anni,
  4. espulsione.

Tali sanzioni saranno applicate con gradualità, tenuto conto della recidiva, mentre sarà senz’altro adottata la sospensione dai diritti Sociali o dall’uso dei marchi, ovvero l’espulsione, quando l’infrazione acquisti particolare gravità in relazione alle vigenti leggi che regolano la materia, o comunque arrechi danno al prestigio del Consorzio o dei suoi marchi.

La mancata corresponsione dei contributi di cui all’Art. 4 comporta automaticamente l’immediata sospensione dei diritti Sociali. Esaurita la procedura di esazione prevista dal Regolamento di applicazione, fermo restando ogni diritto del Consorzio per il recupero del

credito per vie legali, il Consiglio di Amministrazione delibererà l’espulsione del Socio moroso.

Tutte le infrazioni alle leggi vitivinicole che possano portare discredito al Consorzio sono

considerate infrazioni allo Statuto e al presente Regolamento e perseguibili in base al presente articolo, non appena siano emesse sanzioni amministrative o condanne di primo grado.

Tutte le sanzioni di cui al presente articolo verranno adottate indipendentemente dal ricorso in sede legale per i casi nei quali ciò sia ritenuto opportuno per la tutela dei diritti del Consorzio.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici (15) giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o posta elettronica certificata.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato può instaurare controversia, ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall’art. 23 dello Statuto sociale;

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell’irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione; nell’attesa, il Presidente del Consorzio potrà sospendere l’inadempiente dai diritti Sociali.

Fra tale provvedimento di sospensione e la convocazione del Consiglio non potranno trascorrere più di quindici giorni.

Il Presidente dovrà contestare all’interessato gli addebiti mediante raccomandata con avviso di ritorno, fax o posta elettronica certificata assegnando al medesimo un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le sue controdeduzioni e giustificazioni.

Scaduto tale termine, il Presidente convocherà il Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito. La procedura di cui al presente articolo si applicherà anche per la interdizione all’uso dei marchi di cui all’Art. 23 dello Statuto.

Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all’interessato mediante raccomandata con avviso di ritorno, fax o posta elettronica certificata entro cinque giorni    lavorativi dalla data delle relative delibere: contro di esse l’interessato, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale il quale deciderà in merito entro quaranta giorni dalla presentazione del ricorso.

Tale ricorso dovrà essere presentato mediante raccomandata con avviso di ritorno, fax o posta elettronica certificata.

Il ricorso al Collegio Arbitrale è proponibile anche contro le delibere del Consiglio di Amministrazione, nel termine di giorni dieci dall’avvenuta notorietà delle medesime, purché queste risultino lesive degli interessi del o dei ricorrenti.

In tal caso il Collegio Arbitrale giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.

La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l’azione del Socio il quale rinunzia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive del Consorzio.

 

Art 3.

Uso del Logo-Marchio

Il Marchio del Consorzio può essere utilizzato dai Soci esclusivamente con le caratteristiche e le modalità previste nel Regolamento Applicativo.

Qualora queste non vengano rispettate può essere avviata nei confronti del Socio inadempiente la procedura prevista all’Art. 6 dello Statuto.

Art 4.

Quote

La quota di ammissione una-tantum per tutte le categorie di Soci è fissata in € 100 (euro cento).

Quote annuali

La quota annuale di iscrizione  viene composta da una variabile sulla base delle attività svolte, calcolata sulla base dei dati dell’Ente Certificatore rispetto all’annualità precedente, quindi:

Per Denominazione di Origine Gabiano, Grignolino del Monferrato Casalese e Rubino di Cantavenna:

  1. per l’attività di viticoltura, € 0,20 per ogni quintale di uva prodotta
  2. per l’attività di vinificazione, € 0,50 per ogni ettolitro di vino vinificato

III. per l’attività di imbottigliamento, € 0,02 per ogni bottiglia prodotta

Per Denominazione di Origine Barbera del Monferrato Superiore:

  1. per l’attività di viticoltura, € 0,20 per ogni quintale di uva prodotta
  2. per l’attività di vinificazione, € 0,15 per ogni ettolitro di vino vinificato

III. per l’attività di imbottigliamento, € 0,005 per ogni bottiglia prodotta

Per i produttori non soci del consorzio soggetti al pagamento per le attività di tutela ergaomnes valgono le seguenti quote variabili sulla base delle attività svolte, calcolate sulla base dei dati dell’Ente Certificatore rispetto all’annualità precedente, quindi:

Per Denominazione di Origine Gabiano, Grignolino del Monferrato Casalese e Rubino di Cantavenna:

  1. per l’attività di viticoltura, € 0,14 per ogni quintale di uva prodotta
  2. per l’attività di vinificazione, € 0,35 per ogni ettolitro di vino vinificato

III. per l’attività di imbottigliamento, € 0,015 per ogni bottiglia prodotta

Per Denominazione di Origine Barbera del Monferrato Superiore:

  1. per l’attività di viticoltura, € 0,14 per ogni quintale di uva prodotta
  2. per l’attività di vinificazione, € 0,11 per ogni ettolitro di vino vinificato

III. per l’attività di imbottigliamento, € 0,003 per ogni bottiglia prodotta

Le quote si considerano invariate sino a nuova deliberazione.

Per il Consorziato che svolge, con la stessa impresa e contemporaneamente due o tre attività, la quota annuale dovuta è quella delle diverse attività svolte.

Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, per passaggio generazionale o per divisione patrimoniale, ovvero nei casi di mera modificazione della natura giuridica del Socio, non sarà dovuta alcuna Quota di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 60 giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova consistenza ed intestazione.

In tutti gli alti casi di trasferimento tra vivi di azienda socia il nuovo titolare verrà ammesso nel Consorzio previa delibera del Consiglio di Amministrazione che accerti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Statuto, accollandosi per intero la situazione debitoria del Socio cedente.

Art 5.

Versamento quota annuale

Il versamento deve essere effettuato in due rate la prima entro il 31 marzo dell’anno successivo alla raccolta per la quota relativa alla attività di viticoltura e vinificazione, la seconda rata, relativa all’attività di imbottigliamento, entro il 31marzo dell’anno successivo. Ogni anno dovrà essere comunicato se ci sono state variazioni.

Il Consorzio è autorizzato a effettuare verifiche attraverso l’Organismo di Controllo scelto e autorizzato.

Nel caso di tardivo versamento è prevista una sanzione pecuniaria pari agli interessi legali aumentati di tre punti percentuali.

 

Art 6.

Consiglio di Amministrazione

Possono presentare la candidatura a Consigliere i Soci in regola con i pagamenti.

Le candidature devono pervenire al Presidente prima della data fissata per l’assemblea.

Possono presentare la loro candidatura a Consigliere i Soci persone fisiche o i loro familiari e conviventi coadiuvanti, o dipendenti dell’azienda persone fisiche o giuridiche, i rappresentanti legali e Soci persone giuridiche.

Possono presentare la candidatura a Consigliere i membri degli organi direttivi e/o di amministrazione di Soci persone giuridiche e/o loro delegati presentando la delibera dell’organo di appartenenza.

Non possono presentare la candidatura a Consigliere, coloro che non sono Soci del Consorzio.

La nomina a Consigliere è personale.

Il Socio eletto Consigliere decade dalla carica di Consigliere se perde la qualità di Socio.

Il Consigliere deve rispettare lo Statuto del Consorzio, considerando l’esclusione dal Consorzio come esclusione dal Consiglio e dal Consorzio;

In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile ed al massimo entro 30 gg. dalla comunicazione ricevuta procede, sulla base dell’Art. 2386 del C.C., alla cooptazione di un nuovo Consigliere, primo dei non eletti nella stessa categoria all’ultima votazione del Consigliere mancante.

Art 7.

Modalità per le votazioni L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o da chi ne fa le veci. Il Presidente nominerà il Segretario dell’Assemblea e sceglierà, in caso di votazione, due dei soci presenti che eserciteranno le funzioni di scrutatori.

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci che siano in regola con i versamenti dei Contributi Consortili e che siano in regola con gli obblighi statutari.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Il calcolo dei voti spettante a ciascun socio per ciascuna lista dovrà essere predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di Marzo di ciascun anno e sarà valido per le assemblee che si terranno nei 12 mesi successivi.

I soci che non possono intervenire all’Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta per ciascuna lista; ciascun socio non può avere più di cinque deleghe in totale. Possono essere delegati i familiari o conviventi dei soci ed i dipendenti in forza nelle aziende.

Art 8.

Assemblea elettorale per la nomina dei Consiglieri

Nell’Assemblea Generale con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente vengono nominati i componenti del Seggio Elettorale che sono un Presidente, un Segretario e due Scrutatori.

I componenti del Seggio Elettorale non devono essere candidati come Consiglieri.

L’Assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati nelle schede elettorali.